Intendete acquistare un’abitazione da soli oppure con il vostro coniuge o partner? Al più tardi al momento della firma del contratto d’acquisto dovrete indicare se acquistate la casa in proprietà individuale o in comproprietà e stabilire la quota di partecipazione dei partner. Queste informazioni sono menzionate nel registro fondiario. Le forme di proprietà d’abitazioni più frequenti sono le seguenti:
proprietà individuale: siete il solo ad apportare il capitale proprio. Potete disporre liberamente dell’oggetto, ma siete anche l’unico responsabile per la manutenzione, eventuali danni e il pagamento degli interessi ipotecari alla banca;
proprietà comune: in questo caso i proprietari, mediante un contratto (p. es. convenzione matrimoniale o società semplice) o mediante una disposizione legale (generalmente una comunità ereditaria), sono proprietari in comune, a prescindere dall’importo investito da ognuno nell’immobile. Ciò che conta è il rapporto di diritto sovraordinato, per esempio la convenzione matrimoniale. Il rapporto definisce chi e in che misura partecipa alla proprietà dell’immobile. Nel caso della proprietà comune i partner non possono disporre liberamente delle proprie quote: le decisioni, per esempio in merito alla vendita dell’oggetto, devono essere prese di comune accordo;
comproprietà: condividete la proprietà con una o più persone. Le quote di comproprietà, che dipendono per lo più dai contributi degli interessati, sono iscritte nel registro fondiario. Ognuno può disporre liberamente della propria quota, ma deve anche assumere gli obblighi di un proprietario. Se un comproprietario intende vendere la propria quota, la legge garantisce un diritto di prelazione agli altri comproprietari. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. La proprietà per piani è una forma di comproprietà per la quale la legge stabilisce regole dettagliate.
È possibile scegliere fra diverse forme di proprietà secondo lo stato civile:
Per i coniugi
I coniugi che acquistano insieme un’abitazione in generale scelgono la comproprietà. Marito e moglie sono proprietari della casa secondo le rispettive quote, generalmente metà ciascuno. Le loro quote di comproprietà sono iscritte nel registro fondiario e ogni coniuge può disporne liberamente. I coniugi sono corresponsabili per la manutenzione, le riparazioni e il pagamento degli interessi ipotecari. La comunione dei beni costituisce un’alternativa alla comproprietà; può essere convenuta mediante una convenzione matrimoniale e fonda la proprietà comune. Trovate ulteriori informazioni sugli effetti economici del matrimonio nella corrispondente pagina di ch.ch.
Per le coppie di concubini
La legge non tutela i concubini quando, in seguito a una separazione o al decesso di uno dei partner, occorre prendere una decisione in merito all’abitazione comune. Il contratto di concubinato deve comprendere regole dettagliate. Trovate ulteriori informazioni sul contratto di concubinato nella corrispondente pagina di ch.ch.
Per le coppie in unione domestica registrata
Le coppie dello stesso sesso che hanno fatto registrare la loro unione dispongono di una protezione analoga a quella dei coniugi. Chi detiene la proprietà individuale di un’abitazione non può disporre liberamente dell’alloggio familiare ma deve ottenere il consenso del proprio partner. Trovate ulteriori informazioni sugli effetti dell’unione domestica registrata nella corrispondente pagina di ch.ch.