Per essere valido, il contratto d'acquisto di un bene immobile deve risultare da un atto pubblico autenticato da un notaio. Nei Cantoni in cui i notai sono liberi professionisti, normalmente l'acquirente può scegliere liberamente il notaio che desidera. Nei Cantoni che dispongono dei cosiddetti pubblici notai, dovete rivolgervi al servizio competente, ossia al cancelliere, all'ufficio fallimenti o all’ufficio cantonale del registro di commercio.
Il contratto d'acquisto dev'essere firmato da tutte le parti in causa (acquirente, venditore e notaio). Tuttavia, sarete proprietario a tutti gli effetti soltanto dopo l'iscrizione nel registro fondiario. Dopo l'autenticazione del contratto d'acquisto, il notaio procede alla notifica del trasferimento di proprietà presso l'ufficio del registro fondiario.
Per informazioni su aspetti importanti del contratto d'acquisto consultate il sito Internet hausinfo.ch (solo in francese e tedesco).
Le spese e gli emolumenti relativi all'attività notarile e all'iscrizione nel registro fondiario variano da un Cantone all'altro. Le spese notarili sono generalmente ripartite tra l'acquirente e il venditore.
I cosiddetti contratti di riservazione sono oggi una pratica corrente: il venditore si impegna a riservare un determinato bene immobile e l'acquirente ad acquistarlo. Tuttavia questo contratto non è vincolante, poiché i contratti di compravendita immobiliari devono per principio essere autenticati da un notaio.
All'atto della conclusione del contratto di riservazione occorre generalmente versare un acconto. Se l'acquisto non va a buon fine, l'acquirente può trovarsi in difficoltà nel recuperare la totalità dell'acconto se l'importo è stato versato sul conto del venditore. Per evitare questo inconveniente potete chiedere al venditore di versare l'acconto su un conto bloccato a destinazione vincolata.