Le autorizzazioni per l’acquisto devono impedire che il territorio svizzero passi in mani straniere. Non tutti gli stranieri necessitano di un’autorizzazione. Ciò dipende dalla loro nazionalità e/o dal loro statuto in Svizzera.
Cittadini dell’UE/AELS domiciliati in Svizzera
Per l’acquisto di immobili, i cittadini dell’UE/AELS domiciliati in Svizzera hanno gli stessi diritti dei cittadini svizzeri. Non è quindi necessaria un’autorizzazione per acquistare un’abitazione o un terreno.
Cittadini del Regno Unito domiciliati in Svizzera
Se beneficiate dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, non avete bisogno di un'autorizzazione per acquistare un alloggio o un terreno. Nel dubbio, rivolgetevi all'autorità competente del Cantone dove si trova il terreno/l'immobile.
Se non beneficiate dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, siete sottoposti a condizioni che si applicano ai cittadini di Stati non UE/AELS domiciliati in Svizzera.
Cittadini di Stati non UE/AELS domiciliati in Svizzera
Per l’acquisto delle seguenti abitazioni è necessaria un’autorizzazione:
appartamenti di vacanza (possono essere locati temporaneamente),
unità abitative in un cosiddetto apparthotel (albergo costituito da appartamenti),
abitazioni secondarie (non possono essere locate).
È possibile acquistare abitazioni principali e terreni edificabili senza autorizzazione, purché siano adempiute le condizioni seguenti:
essere titolare di un permesso di dimora valido (di regola il permesso B),
abitare personalmente nell’abitazione e non locarla,
i lavori di costruzione devono iniziare entro un anno dall’acquisto del terreno.
Titolari di un permesso di domicilio
Per l’acquisto di immobili, i titolari di un permesso di domicilio (permesso C) hanno gli stessi diritti dei cittadini svizzeri. Non è quindi necessaria un’autorizzazione per acquistare un’abitazione o un terreno.
Frontalieri
I cittadini di un Paese dell’UE/AELS che lavorano come frontalieri in Svizzera (permesso G) possono acquistare senza autorizzazione un’abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro, ma non possono locarla finché lavorano nella regione come frontalieri.
Questa regola si applica anche ai cittadini del Regno Unito che beneficiano dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.
Altri stranieri domiciliati all’estero
Ad eccezione dei frontalieri, gli stranieri non domiciliati in Svizzera sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione per l’acquisto di un immobile.
Se è necessaria un’autorizzazione per l’acquisto o non è possibile escluderla a priori occorre rivolgersi all’autorità competente del Cantone in cui è situato l’immobile.
Un elenco delle autorità cantonali competenti è consultabile alla fine del promemoria dell’Ufficio federale di giustizia, che si può scaricare alla pagina Acquisto di fondi da parte di persone all’estero. L’autorità cantonale emana una decisione contro la quale è possibile interporre ricorso.
Le condizioni per ottenere l’autorizzazione variano a seconda dei Cantoni e del tipo di immobile. L’autorizzazione è concessa per un motivo preciso e l’immobile non può essere utilizzato per altri scopi.
Salvo deroga, l’autorizzazione per l’acquisto è valida tre anni.
In Svizzera, il numero di abitazioni di vacanza o di appartamenti in apparthotel che possono essere venduti agli stranieri è soggetto a una quota nazionale (attualmente 1500 all’anno) suddivisa tra i Cantoni.
In alcuni Cantoni come Ginevra o Zurigo, le vendite di tali abitazioni a stranieri non sono possibili. L’elenco attuale dei contingenti per Cantone è consultabile nell’allegato dell’ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero.
Chi abita all’estero può acquistare un’abitazione secondaria soltanto in un luogo con il quale intrattiene rapporti strettissimi e degni di protezione. I Cantoni interpretano tale esigenza legale in modo più o meno rigido.
In ogni caso è necessario adempiere le condizioni seguenti:
l’immobile deve essere situato in una zona turistica;
la superficie abitabile non può superare i 200 m2 e quella del terreno è limitata a 1000 m2;
non è possibile locare l’abitazione per tutto l’anno, soltanto temporaneamente se si tratta di un’abitazione di vacanza e in nessun caso se si tratta di un’abitazione secondaria;
non è possibile essere proprietari di più di un’abitazione di vacanza o di un’abitazione secondaria in Svizzera.
Come i cittadini svizzeri, gli stranieri non possono far costruire un’abitazione secondaria in un Comune che ne ha già più del 20 per cento.
Nessuna categoria di stranieri ha bisogno di un’autorizzazione per acquistare immobili destinati a un’attività professionale, commerciale o industriale (ad eccezione degli immobili utilizzati per la costruzione, il commercio o la locazione di abitazioni).
L’Ufficio federale di giustizia mette a disposizione un promemoria scaricabile dalla pagina Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
L’elenco attuale dei contingenti per Cantone per l’acquisto di abitazioni di vacanza da parte di stranieri è consultabile nell’allegato dell’ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero.