Avete diritto a degli assegni familiari se siete un lavoratore dipendente o indipendente oppure se non lavorate e il vostro reddito imponibile è modesto (la cifra limite può cambiare da Cantone a Cantone).
Se siete una persona disoccupata iscritta alla disoccupazione non avete diritto agli assegni familiari. Tuttavia avete diritto a ricevere un supplemento all’indennità di disoccupazione.
Attenzione: anche se siete un lavoratore frontaliere o stagionale avete diritto agli assegni familiari, a determinate condizioni.
Per ognuno dei vostri figli, dalla nascita e fino ai 16 anni ottenete un assegno familiare di 200.- franchi al mese (fino ai 20 anni se i vostri figli non lavorano a causa di un problema di salute. Dai 15 ai 25 anni, se i vostri figli sono in formazione, ottenete 250.- franchi al mese.
I Cantoni (e datori di lavoro) possono prevedere assegni più generosi e anche assegni particolari versati al momento della nascita o dell’adozione di un figlio.
Per ogni bambino avete diritto a un solo assegno familiare. In altre parole, se voi e il/la vostro partner lavorate entrambi, gli assegni verranno versati a un solo genitore.
Gli assegni familiari non vi vengono versati automaticamente: dovete farne richiesta:
Se siete lavoratori dipendenti, il vostro datore di lavoro fa il necessario per farvi versare gli assegni. Se così non fosse, dovete farne domanda al vostro datore di lavoro. Il datore di lavoro trasmette la vostra richiesta alla sua cassa di compensazione per assegni familiari. Se la cassa approva la richiesta, il datore di lavoro vi versa gli assegni ogni mese insieme allo stipendio.
Se siete un lavoratore indipendente dovete farne richiesta alla vostra propria cassa di compensazione per assegni familiari.
Se non lavorate dovete rivolgervi alla cassa cantonale di compensazione per assegni familiari, gestita dalla cassa cantonale di compensazione AVS.
Attenzione:
Se avete scordato di fare la richiesta per gli assegni per i figli, o non ne conoscevate l’esistenza, potete richiederli retroattivamente per un periodo massimo di 5 anni.
Per ulteriori informazioni sugli assegni familiari potete consultare le pagine Domande e risposte sugli assegni familiari e Tipi e importi degli assegni familiari così come la pagina Assegni familiari sul sito del Centro d’informazione AVS/AI.
Per informazioni nel caso in cui avete figli residenti all’estero, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali propone la pagina: Assegni familiari e figli residenti all’estero
Per informazioni generali sulle procedure da seguire alla nascita o all’adozione di un figlio potete consultare le pagine: Nascita e Adozione.
Gli assegni familiari: Informazioni in lingua facile e in lingua dei segni