L’assicurazione per l’invalidità svizzera (AI) è un’assicurazione sociale obbligatoria per tutti. Il suo scopo è garantire mezzi esistenziali agli assicurati colpiti da invalidità, sia con provvedimenti d’integrazione sia con una rendita.
Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa sono per principio assicurate obbligatoriamente all’AI. Devono soddisfare varie condizioni per beneficiare delle prestazioni dell’AI.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS hanno gli stessi diritti dei cittadini svizzeri. Chi proviene da un altro Paese può subire una limitazione delle prestazioni accordate al momento del rientro nel proprio Paese, se quest’ultimo non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera.
A determinate condizioni, gli Svizzeri e i cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS che risiedono in un Paese che non fa parte di questa zona possono aderire all’AVS/AI facoltativa.
Dovete prendere contatto con l’ufficio AI competente.
Se siete domiciliati in Svizzera, dovete contattare l’ufficio del Cantone in cui risiedete.
Per i frontalieri, si tratta dell’ufficio AI del Cantone di lavoro.
Se vivete e lavorate all’estero, dovete rivolgervi all’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.
Per ricevere le prestazioni, dovete compilare un modulo di richiesta di prestazioni AI.
Quando avete presentato la vostra richiesta, l’ufficio AI esamina il vostro fascicolo e stabilisce se avete diritto a prestazioni e in caso affermativo a quali.
Non dovete aspettare ad annunciarvi. Se tardate troppo, le prestazioni possono essere ridotte.
Provvedimenti d’integrazione
I provvedimenti d’integrazione hanno lo scopo di migliorare durevolmente e considerevolmente la capacità di guadagno.
Per aiutare a mantenere il proprio lavoro o trovare un nuovo posto, l’AI può proporre consigli, formazioni, servizi di ricerca d’impiego o di orientamento e provvedimenti di occupazione.
L’AI può anche farsi carico dei provvedimenti sanitari e fornire mezzi ausiliari come sedie a rotelle o apparecchi acustici.
Per le persone che soffrono di disturbi psichici, sono possibili provvedimenti di adattamento al processo lavorativo o di stabilizzazione della personalità.
Se partecipate a provvedimenti d’integrazione e non percepite una rendita, avete diritto a un’indennità giornaliera il cui importo dipende dal vostro ultimo stipendio. Durante l’integrazione sono rimborsate anche le spese di viaggio e di custodia dei figli.
Rendita AI
Se i provvedimenti d’integrazione non hanno alcun effetto o sono insufficienti, l’AI esamina il diritto a una rendita d’invalidità. Per ottenere una rendita, occorre avere avuto un grado di incapacità al lavoro di almeno il 40 per cento in media per un anno e tale situazione deve essere irreversibile.
L’importo della rendita è calcolato individualmente, dipende dal tasso d’invalidità, dal reddito determinante e dagli anni di contribuzione.
Se percepite una rendita AI e avete figli, avete diritto anche a una rendita per ogni figlio di età inferiore a 18 anni (25 anni in caso di formazione). La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita AI.
Potete anche percepire una rendita d’invalidità dall’assicurazione contro gli infortuni o dall’assicurazione militare.
Assegno per grandi invalidi
Potete percepire un assegno per grandi invalidi se avete bisogno dell’aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita come vestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare o provvedere alla propria igiene personale.
L’assegno si aggiunge alla rendita AI e il suo importo dipende dall’entità delle vostre limitazioni. Solo le persone domiciliate in Svizzera possono beneficiarne.
Potete anche percepire un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione contro gli infortuni o dall’assicurazione militare.
Contributo per l’assistenza
Se percepite un assegno per grandi invalidi dall’AI, vivete in casa e pagate una terza persona per aiutarvi, potete ottenere un contributo per l’assistenza dall’AI. Lo scopo è evitare di essere ricoverato in un istituto.
L’importo del contributo per l’assistenza dipende dal tempo necessario per l’assistenza e dalle qualifiche particolari richieste.
Prestazioni complementari
Se tutte le prestazioni in denaro versate dall’AI non sono sufficienti a coprire il vostro fabbisogno vitale, avete diritto a prestazioni complementari.
Sito Internet del Centro d’informazione AVS/AI
Indirizzi degli uffici AI
Domande e risposte del Centro d'informazione AVS/AI
Moduli di richiesta di prestazioni AI
Sito Internet Incapacità al lavoro di ch.ch
L’assicurazione invalidità (AI): ruolo e funzionamento - Informazioni in lingua facile e in lingua dei segni (UFAS).
L’assicurazione invalidità (AI): capire i diritti e le prestazioni - Informazioni in lingua facile e in lingua dei segni (UFAS).