Se lavorate e venite retribuite per il vostro lavoro, avete generalmente diritto alle indennità di maternità. Ciò vale sia che siate salariate sia che lavoriate come indipendenti alle seguenti condizioni:
siete state assicurate all'AVS nei nove mesi prima del parto
avete lavorato per almeno cinque mesi durante la gravidanza
al momento della nascita di vostro figlio avete ancora un rapporto di lavoro, un'occupazione indipendente o collaborare nell'azienda di vostro marito ricevendo un salario
Anche se ricevete delle indennità giornaliere delle assicurazioni disoccupazione, invalidità, malattia o incidenti basate sulla vostra precedente attività lucrativa avete diritto alle indennità maternità.
Informatevi in merito presso il vostro datore di lavoro o la relativa assicurazione.
Il congedo maternità ha una durata di 98 giorni (14 settimane). L’indennità ammonta all’80 per cento del salario, ma non può superare i 220 franchi al giorno. Disposizioni cantonali, regolamenti del personale e contratti collettivi di lavoro possono prevedere soluzioni più generose.
Se ricevete un’indennità di un’assicurazione (vedi sopra), l’indennità maternità corrisponde almeno a quella che ricevete (o avreste diritto di ricevere se la richiedeste) al momento del parto.
Il congedo maternità comincia il giorno della nascita di vostro figlio o vostra figlia. Se il neonato è ricoverato in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto, la durata del diritto alle indennità di maternità è prolungata fino a un massimo di 56 giorni, ma solo se la madre riprende a lavorare dopo il congedo maternità.
Se il padre o la moglie della madre muoiono entro sei mesi dalla nascita del bambino, la madre superstite ha diritto a un congedo supplementare di due settimane.
Attenzione:
se riprendete a lavorare prima dello scadere delle 14 settimane dopo il parto, perdete il diritto alle indennità di maternità rimanenti. È in ogni caso proibito riprendere il lavoro durante le prime 8 settimane dopo il parto.
Se siete incinta o neomamme, beneficiate di una protezione speciale prevista dalla legge. Ad esempio, non potete essere licenziate durante la gravidanza e il congedo maternità.
Se siete un padre salariato o indipendente e ricevete una retribuzione per il vostro lavoro, avete diritto al congedo paternità (ufficialmente: congedo per l'altro genitore) alle seguenti condizioni:
siete legalmente il padre del bambino
siete stato assicurato all'AVS nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita di vostro figlio
avete lavorato per almeno cinque mesi durante la gravidanza della madre
Anche se siete la moglie della madre biologica avete diritto al congedo per l'altro genitore alle seguenti condizioni:
siete sposate con la madre biologica al momento della nascita del bambino
il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge sulla medicina della procreazione
riempite le stesse condizioni del padre riguardo l'attività lucrativa e l'assicurazione all'AVS (vedi sopra)
Anche se ricevete delle indennità giornaliere delle assicurazioni disoccupazione, invalidità, malattia o incidenti basate sulla vostra precedente attività lucrativa avete diritto alle indennità per l'altro genitore.
Informatevi in merito presso il vostro datore di lavoro o la relativa assicurazione.
Avete diritto ad un congedo pagato di due settimane (14 indennità giornaliere). L’indennità ammonta all’80 per cento del vostro salario, ma non può superare i 220 franchi al giorno. Disposizioni cantonali, regolamenti del personale e contratti collettivi di lavoro possono prevedere soluzioni più generose.
Se ricevete un’indennità giornaliera di un’assicurazione (vedi sopra), l’indennità all'altro genitore corrisponde almeno a quella che ricevete (o avreste diritto di ricevere se la richiedeste) al momento della nascita di vostro figlio.
Se la madre muore entro 14 settimane dal parto, il coniuge superstite ha diritto ad altre 14 settimane di congedo.
Contrariamente a quello di maternità, il congedo dell'altro genitore è flessibile. Potete prenderlo in una sola volta oppure in singoli giorni, ma non oltre 6 mesi dalla nascita del figlio o della figlia.
La madre ha diritto a prolungare il loro congedo maternità di 2 settimane oltre le 14 previste. Durante queste due settimane supplementari non ha tuttavia diritto ad alcuna indennità. Oltre queste due settimane, il datore di lavoro potrà decidere se accordare o meno alla madre che lo richiede un ulteriore congedo non pagato.
Il padre/altro genitore non ha per contro un diritto legale di prolungare il loro congedo. Per farlo, deve quindi mettersi d’accordo con il suo datore di lavoro.
Attenzione:
prima di richiedere un congedo non pagato, informatevi sulla vostra copertura assicurativa.
Se lavorate e siete salariato o indipendente avete diritto a un congedo di adozione di due settimane alle seguenti condizioni:
siete stati assicurati all'AVS durante i 9 mesi precedenti l'accoglimento del bambino
durante questo periodo avete esercitato un'attività lucrativa durante almeno 5 mesi
il bambino ha meno di 4 anni
Il congedo è preso dev'essere preso entro un anno dall'accoglimento del bambino. Potete prenderlo in blocco oppure sotto forma di singoli giorni o settimane. Potete scegliere quale dei due genitori beneficerà del congedo di due settimane. Potete anche decidere di ripartirlo fra di voi ma non potete prendere i giorni di congedo simultaneamente.
Se al momento dell'accoglimento del bambino siete disoccupati o incapaci al lavoro, non avete diritto all'indennità di adozione.
L'indennità di adozione corrisponde all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità, ma al massimo a 220 franchi al giorno. L'indennità non è versata automaticamente. Dovete richiederla espressamente alla cassa federale di compensazione.
Opuscoli: Indennità di maternità e Indennità di paternità e Indennità di adozione.