Ecco spiegato in 8 punti come si lancia un’iniziativa popolare e che cosa occorre considerare.
Prima di tutto occorre formare un comitato d’iniziativa. Questo può essere composto da un minimo di 7 a un massimo di 27 persone che hanno diritto di voto in Svizzera. Anche gli svizzeri all’estero possono partecipare a un comitato d’iniziativa.
Occorre poi informare la Cancelleria federale dell’iniziativa prevista. La Cancelleria fornisce tutte le informazioni necessarie sulla procedura e dà il suo appoggio per le questioni formali e giuridiche.
Cancelleria federale
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Il testo dell’iniziativa popolare presentato alla Cancelleria federale può essere formulato come proposta generica oppure come progetto elaborato di testo della Costituzione. La Cancelleria si occupa poi di tradurre il testo.
Attenzione: il testo dell’iniziativa non può violare le norme imperative del diritto internazionale, ad esempio il divieto di tortura o di schiavitù. L’iniziativa deve inoltre rispettare il principio dell’«unità della materia»; non può quindi toccare più ambiti tra cui non esiste un nesso materiale.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, il Parlamento può dichiarare nulla l’iniziativa.
Si tratta ora di preparare le liste delle firme, che devono contenere il titolo, il testo dell’iniziativa e il nome e l’indirizzo di tutti i membri del comitato d’iniziativa. Va indicata anche la data di inizio del termine di raccolta delle firme.
La Cancelleria federale verifica la validità delle liste delle firme.
La raccolta delle firme può iniziare non appena il testo dell’iniziativa è pubblicato nel Foglio federale. I promotori hanno 18 mesi di tempo per raccogliere le 100 000 firme necessarie, farle attestare e depositarle presso la Cancelleria federale.
Per essere sicuri che un’iniziativa riesca è consigliabile raccogliere più delle 100 000 firme necessarie. In genere, infatti, una parte delle firme non è valida.
Possono firmare tutte le persone con diritto di voto in Svizzera. Questo vale anche per gli svizzeri all’estero.
Nel compilare le liste delle firme è importante che:
il nome, il cognome e la firma siano manoscritti. Vanno indicati anche la data di nascita e l’indirizzo;
siano indicati il Cantone e il Comune di voto. Poiché le liste sono controllate a livello comunale, è importante che ogni lista riporti solo le firme di persone con diritto di voto nello stesso Comune.
Prima di depositare le firme presso la Cancelleria federale, le liste devono essere controllate nei Comuni. Si parla di «attestazione» delle firme.
I Comuni verificano se i firmatari figurano nel catalogo elettorale e si accertano che nessuno abbia firmato più di una volta.
Per l’attestazione di tutte le firme ci vuole del tempo. È quindi consigliabile trasmettere le firme ai Comuni man mano che si raccolgono.
Dopo l’attestazione, le firme vanno depositate presso la Cancelleria federale entro 18 mesi dall’inizio del termine di raccolta delle firme. Le informazioni più importanti sul deposito delle liste delle firme sono ricapitolate in una nota.
Anche la Cancelleria verifica le firme in occasione dello spoglio. Se le firme valide depositate sono almeno 100 000, l’iniziativa è riuscita.
Tra il deposito delle firme e la votazione popolare possono trascorrere anni, poiché l’iniziativa è dibattuta dal Consiglio federale e dal Parlamento. In alcuni casi viene formulato un testo alternativo a quello dell’iniziativa.
Il Consiglio federale deve comunicare la data della votazione con almeno 4 mesi di anticipo.
Se Popolo e Cantoni accettano l’iniziativa, la Costituzione viene modificata.