L’obbligo di trasparenza si applica
ai partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale e ai deputati senza partito. (Le sezioni cantonali e locali dei partiti non sono a priori soggette a tale obbligo)
alle persone e alle organizzazioni politiche che impiegano più di 50 000 franchi per una campagna in vista di un’elezione al Consiglio nazionale o di una votazione federale
alle persone e alle organizzazioni politiche che hanno impiegato più di 50 000 franchi per un’elezione riuscita al Consiglio degli Stati
Gli obblighi di trasparenza variano a seconda degli attori politici e della campagna. In generale, è vietato accettare donazioni anonime o provenienti dall’estero (ad eccezione di quelle che finanziano le campagne per il Consiglio degli Stati). Le donazioni degli Svizzeri all’estero sono autorizzate.
Ecco una rappresentazione schematica dei finanziamenti che gli attori politici sono tenuti a rendere pubblici
I partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale e i deputati senza partito devono rendere pubblici
tutte le donazioni (incluse quelle in natura) superiori a 15 000 franchi per donatore e per anno (indicando l’autore, il valore e la data della donazione),
le loro entrate dell'anno civile precedente (unicamente per i partiti),
i contributi dei loro deputati eletti e di altri titolari di un mandato (unicamente per i partiti).
Le persone e le organizzazioni politiche che impiegano più di 50 000 franchi per una campagna in vista di una votazione federale o di un’elezione al Consiglio nazionale devono rendere pubblici
tutte le donazioni (incluse quelle in natura) ricevute nei 12 mesi precedenti lo scrutinio superiori a 15 000 franchi per donatore (indicando l’autore, il valore e la data della donazione),
le entrate preventivate,
il conto finale delle entrate.
Le persone e le organizzazioni politiche che hanno impiegato più di 50 000 franchi per un’elezione riuscita al Consiglio degli Stati devono rendere pubblici
tutte le donazioni (incluse quelle in natura) ricevute nei 12 mesi precedenti l’elezione superiori a 15 000 franchi per donatore e per campagna (indicando l’autore, il valore e la data della donazione),
ogni donazione anonima o proveniente dall’estero ricevuta nei 12 mesi precedenti l’elezione, indipendentemente dal suo importo. (Le donazioni degli Svizzeri all’estero sono escluse)
il conto finale delle entrate.
Potete consultare i dati dichiarati sul finanziamento delle campagne e dei partiti politici per un periodo di cinque anni. Ecco una sintesi delle scadenze previste.
Prima dello scrutinio
Per una campagna in vista di un’elezione al Consiglio nazionale o di una votazione federale, potete consultare le entrate preventivate (incluse le donazioni promesse o già ricevute) circa un mese prima dello scrutinio.
Le informazioni riguardanti le donazioni ricevute in una data vicina allo scrutinio sono pubblicate di volta in volta.
Dopo lo scrutinio
Dopo una campagna per un’elezione al Consiglio nazionale o una votazione federale, potete consultare il conto finale della campagna (incluse le donazioni ricevute dopo lo scrutinio) circa due mesi e mezzo dopo lo scrutinio.
Dopo un’elezione al Consiglio degli Stati, potete consultare il conto finale della campagna circa un mese e mezzo dopo l’entrata in funzione della persona eletta.
Dal 30 agosto 2024
I partiti e i deputati senza partito devono rendere pubblico il loro finanziamento annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo. Potete consultare queste informazioni dal 30 agosto 2024.
Il Controllo federale delle finanze verifica che i dati richiesti siano stati forniti in modo completo ed entro i termini stabiliti. Effettua controlli a campione per accertare la correttezza dei dati.
Segnala ogni eventuale infrazione alle autorità di perseguimento penale. Le persone o le organizzazioni perseguite rischiano una multa fino a 40 000 franchi.
Il Controllo federale delle finanze aiuta anche gli attori politici a rispettare i loro obblighi di dichiarazione proponendo loro informazioni e formazioni sull’uso del registro elettronico.
Informazioni del Controllo federale delle finanze sulla trasparenza nel finanziamento della politica
Informazioni dell’Ufficio federale di giustizia sulla trasparenza nel finanziamento della politica
Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica