Il Parlamento svizzero è anche chiamato Assemblea federale. Il suo compito principale è di adottare le leggi federali, valide in tutta la Svizzera. Ha sede a Berna ed è composto da due camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati.
Per la maggior parte delle decisioni, le due camere decidono separatamente l’una dall’altra. Solo alcune decisioni vengono prese da tutti i parlamentari a camere riunite, in quella che viene chiamata Assemblea federale plenaria. È il caso ad esempio per le elezioni dei membri del Consiglio federale e del Tribunale federale.
Per saperne di più sull’Assemblea federale, le sue attività e le sue decisioni, consultate le nostre informazioni sul Parlamento svizzero.
Per candidato s’intende una persona che si presenta a un’elezione e che soddisfa le condizioni stabilite dalla legge. In determinati casi un candidato deve figurare su una lista, in altri, invece, tutti i cittadini maggiorenni possono essere considerati candidati ed essere pertanto eletti. Per maggiori informazioni consultate la pagina Candidarsi al Parlamento: condizioni, modalità, autorità competenti.
Il decesso di un candidato dopo la chiusura delle liste non comporta l’annullamento delle elezioni del Consiglio nazionale secondo il sistema proporzionale. I voti sono conteggiati come voti personali a favore della lista.
Nei Cantoni dove le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale, il nome di un candidato può figurare soltanto su una sola lista per il Consiglio nazionale. Se il suo nome figura su più liste di uno stesso Cantone (candidatura multipla), l’autorità cantonale incaricata dell’organizzazione delle elezioni deve stralciarlo d’ufficio da tutte le liste. Se il suo nome figura sulle liste di più Cantoni, la Cancelleria federale lo stralcia d’ufficio da tutte le liste, salvo dalla prima che ha ricevuto.
La carta di legittimazione o certificato elettorale serve a dimostrare che chi vota ha il diritto di farlo. Un cittadino con ‹diritto di voto› riceve la carta di legittimazione assieme al resto del materiale elettorale. Deve rispedirla con la sua scheda elettorale se vuole votare per corrispondenza o presentarla al momento di votare all’urna.
Per quanto concerne le elezioni il territorio è suddiviso in più parti denominate circondari elettorali. Gli elettori possono eleggere i candidati che si presentano nel loro circondario. Per le elezioni del Consiglio nazionale ciascun Cantone forma un circondario elettorale. Nella maggior parte dei Cantoni gli elettori possono eleggere unicamente i candidati del loro Cantone.
Due o più partiti o gruppi candidati possono decidere di unire le loro liste per aumentare le loro chances di guadagnare dei seggi in Consiglio nazionale.
Esempio: il partito A ed il partito B congiungono le loro liste. Al momento della ripartizione dei mandati fra le diverse liste, i voti ottenuti dalle liste A e B sono conteggiati insieme. Le liste congiunte avranno così più voti e di conseguenza anche più possibilità di ottenere dei mandati in Consiglio nazionale.
Solo in un secondo tempo i seggi ottenuti dalle liste congiunte vengono ripartiti fra ciascuna delle due liste. La ripartizione è fatta proporzionalmente ai voti ottenuti.
All’interno di una congiunzione, due o più liste possono inoltre decidere di raggrupparsi in una sotto-congiunzione. Lo scopo è di aumentare le probabilità di ottenere un seggio rispetto ad altri gruppi della stessa congiunzione.
Le sotto-congiunzioni sono possibili solo se le liste hanno la stessa denominazione di base e si distinguono unicamente per un’aggiunta che stabilisce una distinzione di sesso, di età, di appartenenza di un gruppo o di regione. Per esempio:
Raggruppamento fra la lista «A», la lista «A donne», la lista «A giovani», la lista «B» e la lista «B giovani» = congiunzione di liste
All’interno di questa lista congiunta, è possibile una sotto-congiunzione. Ma in questo caso la lista «A» potrà raggrupparsi solo con la lista «A giovani» e/o la lista «A donne» e non potrà raggrupparsi con la lista «B» o «B giovani».
Il cumulo permette di dare due voti a un candidato di una lista elettorale. Per le elezioni del Consiglio nazionale secondo il sistema proporzionale (nei Cantoni che dispongono di più seggi), l’elettore non può dare più di due voti alla stessa persona. Per il cumulo di un candidato, l’elettore deve iscriverne il nome a mano sulla scheda, altrimenti il cumulo non è valido.
Un partito o un gruppo può inserire due volte il nome di uno o più candidati propri su una scheda. In questo caso si parla di cumulo ufficiale. L’operazione è volta ad aumentare le possibilità delle persone interessate o a completare la lista se il partito o il gruppo non presenta tanti candidati quanti sono i seggi vacanti. Se il nome di un candidato è già stampato due volte sulla lista, non è più possibile un cumulo a mano.
Ogni persona di nazionalità svizzera che ha compiuto 18 anni ha il diritto di voto a livello federale, ossia può partecipare all’elezione del Consiglio nazionale, così come alle votazioni federali ma anche lanciare e firmare referendum e iniziative a livello federale. Tuttavia, i cittadini perdono il diritto di voto se interdetti a causa di una disabilità.
Attenzione: per le elezioni cantonali (tra cui l’elezione al Consiglio degli Stati) il diritto di voto è regolato a livello cantonale e può dunque variare da Cantone a Cantone.
Il domicilio politico è il Comune nel quale un cittadino esercita i propri diritti politici, ossia il Comune che gli invia il materiale elettorale e dove egli vota. Gli Svizzeri all’estero votano nel loro ultimo Comune di domicilio. Se non hanno mai abitato in Svizzera, votano nel loro Comune di attinenza.
Il diritto di eleggibilità è il diritto di presentarsi come candidati e di essere eletti. Chi ha il diritto di voto in Svizzera può candidarsi al Consiglio nazionale.
Per l'elezione del Consiglio degli Stati, le condizioni d’eleggibilità possono variare da un Cantone all’altro. Ad esempio: non in tutti i Cantoni gli Svizzeri all’estero possono presentarsi come candidati per il Consiglio degli Stati.
È l’elezione del Consiglio nazionale organizzata in un Cantone (in cui vige il sistema proporzionale) nel caso in cui:
i seggi da assegnare superano il numero dei candidati
oppure
per un seggio divenuto vacante della stessa lista, non c’è più alcun subentrante.
È un’elezione in cui il Governo cantonale dichiara eletti tutti i candidati che si sono presentati perché il numero dei candidati da eleggere nel Cantone non supera quello dei seggi da assegnare.
La Landsgemeinde è un’assemblea di cittadini con diritto di voto che si riunisce per eleggere le autorità o votare. Tutti i cittadini hanno diritto di parola e le decisioni vengono prese per alzata di mano. Si tratta di una delle più antiche forme della democrazia elvetica. Apparsa nel Medioevo, in passato esisteva in otto Cantoni, oggi si pratica unicamente nei Cantoni di Appenzello interno e di Glarona.
Nelle liste elettorali sono elencati i nomi dei candidati che hanno deciso di presentarsi alle elezioni.
Ogni lista deve contenere al minimo il nome di un candidato e al massimo un numero di candidati pari ai seggi che spettano al vostro Cantone.
La parola deriva dal francese «panacher» ovvero «mischiare». Nei Cantoni con più di un seggio in Consiglio nazionale, gli elettori possono iscrivere nomi di candidati che figurano su altre liste, cancellando – se necessario – nomi dei candidati sulla lista originale. Questa operazione dev’essere effettuata a mano, altrimenti la scheda è nulla. Alla fine il numero di nomi sulla scheda non deve superare il numero di seggi a disposizione del Cantone.
Il tasso di partecipazione elettorale è la percentuale delle persone che hanno diritto di voto e che vanno effettivamente a votare.
Esempio: se 100 persone hanno il diritto di voto e solo 40 partecipano ad una votazione, il tasso di partecipazione per quella votazione è del 40 %.
L’ufficio federale di statistica vi informa nel dettaglio sulla participazione alle elezioni e sulla participazione alle votazioni.
Il registro (o catalogo) elettorale è il documento in cui trovate tutti i cittadini di un comune che hanno diritto di voto a livello federale, cantonale e comunale. Questo registro viene costantemente aggiornato dal comune.
Quando siete iscritti o radiati dal catalogo di un comune (per esempio a seguito di un trasloco), riceverete immediatamente una comunicazione scritta.
La scheda elettorale è il modulo che gli elettori utilizzano per votare. La ricevono a casa con il materiale elettorale. Per l’elezione del Consiglio nazionale, se gli elettori utilizzano una scheda non ufficiale, il loro voto è considerato nullo e non viene conteggiato.
Per l’elezione del Consiglio nazionale dove l’elezione si tiene con il sistema proporzionale sono nulle le schede che:
non sono ufficiali;
non contengono alcun nome di candidati del Cantone
sono riempite o modificate non a mano;
contengono espressioni ingiuriose o contrassegni espliciti
contengono disegni, firme o contrassegni che permettono di capire chi ha riempito la scheda
non permettono di capire chi si desidera votare
Le schede nulle non vengono conteggiate.
La scheda vergine è una scheda elettorale che non contiene parti prestampate (nomi, denominazione di lista, ecc.)
Le elezioni del Consiglio nazionale si svolgono secondo il sistema maggioritario in sei cantoni (UR, GL, OW, NW, AR, AI). È eletto il candidato o la candidata che ha ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa).
Per le elezioni del Consiglio degli Stati, il sistema elettorale maggioritario è utilizzato nella maggior parte dei Cantoni. Le elezioni avvengono in due turni: al primo turno è eletto chi ha ottenuto la cosiddetta maggioranza assoluta; se rimangono dei seggi da attribuire, un secondo turno è necessario. I Cantoni stabiliscono quali requisiti devono essere soddisfatti per potersi candidare al secondo turno. Al secondo scrutinio è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa).
Il sistema maggioritario è anche applicato nella maggior parte dei Cantoni per l’elezione dei membri del governo.
Nella maggior parte dei Cantoni le elezioni del Consiglio nazionale hanno luogo secondo il sistema proporzionale. Il sistema proporzionale si basa sulla presentazione di liste di candidati. Al termine della votazione, i mandati vengono dapprima assegnati a ciascuna lista in proporzione al numero di voti ottenuti. Solo dopo che è stato stabilito il numero di mandati a disposizione della lista, avverrà la distribuzione dei seggi ai candidati della lista. All’interno della lista, saranno coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti ad essere eletti.
In due Cantoni, anche le elezioni del Consiglio degli Stati hanno luogo secondo il sistema proporzionale (NE, JU).
Per saperne di più potete consultare il testo Dal sistema maggioritario al sistema proporzionale.
Lo stralcio è possibile unicamente nei Cantoni dove l’elezione si svolge secondo il sistema proporzionale. Se un elettore non desidera eleggere un candidato che figura su una scheda elettorale prestampata, può stralciarne il nome, ma soltanto a mano. Attenzione a non stralciare tutti i nomi: una scheda elettorale deve contenere il nome di almeno un candidato per essere valida. L’elettore non dà alcun voto ai candidati di cui ha stralciato il nome. Tuttavia le linee corrispondenti ai nomi stralciati sono conteggiate a favore della lista la cui denominazione è indicata sulla scheda elettorale.
Se in un Cantone in cui vige il sistema di elezione proporzionale un seggio diventa vacante durante i quattro anni di legislatura, il Governo cantonale dichiara eletto il primo subentrante della lista, ossia il candidato che aveva ottenuto il maggior numero di suffragi dopo i deputati eletti.
Se la scheda elettorale contiene un numero di candidati inferiore ai seggi da distribuire nel Cantone, le linee lasciate in bianco contano come suffragi di complemento (dunque contano come voti) per la lista elettorale (partito, gruppo di elettori, ecc.) i cui nome o numero sono indicati sulla scheda.
Ogni candidato scelto e ogni suffragio di complemento contano come voto di partito per la lista elettorale. II numero dei voti di partito è determinante per la ripartizione dei mandati tra le diverse liste.
Su una scheda prestampata, i nomi cancellati e non sostituiti contano per la lista elettorale indicata in alto nella scheda (suffragio di complemento).
Su una scheda non prestampata (scheda vergine), se l’elettore iscrive il nome o il numero di una lista), le linee lasciate in bianco contano come altrettanti voti attribuiti a questa lista (suffragio di complemento). In questo caso, tuttavia, l'elettore deve scrivere almeno un nome di un candidato, altrimenti la scheda non è valida.
Se invece l’elettore non iscrive nessun nome o nessun numero di una lista e la scheda elettorale contiene almeno un nome di un candidato, le linea lasciate in bianco non vengono contate.
In Svizzera i cittadini possono andare a votare all’urna o spedire la loro scheda elettorale per posta, si parla in tal caso di voto per corrispondenza.
Quando una persona domanda a un’altra di portare la sua scheda all’urna, si dice che essa vota per procura. Per le elezioni federali questa modalità di voto è possibile soltanto nei Cantoni dove la legge lo consente per le elezioni e le votazioni cantonali.