L’imposta sulle successioni è pagata dalle persone che ricevono l’eredità.
Di regola, tra di loro i coniugi e le persone in unione domestica registrata e i discendenti (figli e nipoti) sono esentati dall’imposta. A questi, si aggiungono i figliastri e gli affiliati, ma solo nei Cantoni dove essi sono equiparati ai figli biologici.
La base per il calcolo dell’imposta è il valore del patrimonio ricevuto. Le liberalità e le assegnazioni di oggetti di uso personale e del mobilio domestico non sono imponibili nella maggior parte dei Cantoni.
L’ammontare dell’aliquota (tasso di imposizione) e di conseguenza dell’imposta, dipende generalmente:
dal valore patrimoniale ricevuto in eredità o tramite un legato
e/o dal grado di parentela dell’erede con la persona defunta: più la parentela è stretta, minore è l’aliquota dell’imposta. Gli eredi non imparentati versano quindi imposte notevolmente più elevate.
Quando la persona defunta o uno più eredi viveva o vivono all’estero, oppure quando un immobile ereditato è situato in un altro Paese, si pone il problema della legge applicabile all’eredità. Vi è infatti il rischio che sulla stessa successione si debbano pagare delle imposte in diversi Stati.
Per evitare questa doppia imposizione, la Svizzera ha concluso con più Stati delle apposite convenzioni internazionali.
Per informazioni sull’imposta sulle successioni, rivolgetevi all’ufficio cantonale delle contribuzioni dell’ultimo domicilio della persona defunta e di cui siete l’erede o il legatario.
Autorità fiscali dei Cantoni – imposta sulle successioniPer domande sulla doppia imposizione, rivolgetevi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI (Convenzioni per evitare le doppie imposizioni), alle autorità fiscali dei Paesi implicati, oppure ad una persona esperta in materia di fiscalità.
Se avete ereditato degli immobili, rivolgetevi al Comune dove l’immobile è situato.
- Nessun risultato