I residenti in Svizzera che desiderano farsi raggiungere dalla propria famiglia straniera che vive all’estero possono presentare una domanda di ricongiungimento familiare.
A seconda della vostra nazionalità e del permesso di soggiorno, il ricongiungimento è un diritto o una possibilità lasciata alla discrezione delle autorità. A differenza del permesso C, il permesso B non dà necessariamente diritto al ricongiungimento familiare, anche se le autorità possono concederlo. I richiedenti l’asilo non possono beneficiarne.
Non è possibile farsi raggiungere in Svizzera da qualsiasi membro della propria famiglia.
Per i cittadini svizzeri
È possibile farsi raggiungere in Svizzera
dal(la) coniuge o dal(la) partner di un’unione domestica registrata;
dai figli e abbiatici celibi/nubili fino ai 18 anni di età (e fino ai 21 anni o a carico se hanno un permesso di soggiorno di un Paese dell’UE/AELS);
dai genitori e nonni a carico se hanno un permesso di soggiorno di un Paese dell’UE/AELS (salvo se l’avente diritto è in formazione).
Per i cittadini dell’UE/AELS
È possibile farsi raggiungere in Svizzera
dal(la) coniuge o dal(la) partner di un’unione domestica registrata;
dai figli e abbiatici fino ai 21 anni di età o a carico;
dai genitori e nonni a carico (salvo se l’avente diritto è in formazione
Per i cittadini di Stati terzi
È possibile farsi raggiungere in Svizzera
dal(la) coniuge o dal(la) partner di un’unione domestica registrata;
dai figli e abbiatici celibi/nubili fino ai 18 anni di età.
dai vostri figli minorenni
Il matrimonio o un’unione domestica registrata riconosciuta dalla Svizzera costituiscono il prerequisito per il ricongiungimento familiare in Svizzera. Non vi è diritto al ricongiungimento familiare con un partner straniero se non vi è matrimonio o un’unione domestica registrata.
Per evitare un rifiuto della domanda di ricongiungimento familiare è necessario disporre di un’abitazione sufficientemente grande (secondo gli standard svizzeri) perché in linea di principio la famiglia deve vivere insieme dopo il ricongiungimento.
Non dovete beneficiare dell'aiuto dell'assistenza sociale. I lavoratori indipendenti o le persone senza attività lucrativa devono inoltre dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per mantenere i famigliari in questione.
All’entrata in Svizzera i famigliari devono presentare i seguenti documenti:
una carta d’identità o un passaporto valido;
un visto, se necessario;
un documento dello Stato d’origine che dimostri il legame di parentela con il residente in Svizzera;
per le persone a carico un documento emanato dallo Stato d’origine o di provenienza che attesti che sono a carico del cittadino residente in Svizzera o che vivevano con lui;
per il coniuge: l’attestato d’iscrizione a un corso di lingua nel caso non sia in grado di farsi capire nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (almeno il livello A1 all’orale).
Di regola sono concessi 5 anni per presentare una domanda di ricongiungimento familiare. Tuttavia, se il ricongiungimento familiare riguarda bambini di età superiore ai 12 anni, il tempo è limitato a un anno; la scadenza più breve mira garantire una migliore integrazione in Svizzera dei ragazzi più grandi.
Nel caso di ammissione provvisoria in Svizzera (permesso F), la Segreteria di Stato della migrazione può esaminare una domanda di ricongiungimento familiare dopo 18 mesi.
Occorre rivolgersi alle autorità cantonali della migrazione.
Se la domanda di ricongiungimento familiare viene accettata, i familiari autorizzati ricevono un permesso di soggiorno (il tipo di permesso dipende generalmente dallo status di chi ha presentato la domanda).
Ad eccezione dei genitori o dei nonni, i famigliari hanno il diritto di lavorare in Svizzera.
Solo i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) devono richiedere un permesso di lavoro all’autorità cantonale competente.
I bambini che raggiungono la Svizzera per un ricongiungimento familiare frequentano gratuitamente la scuola dell’obbligo almeno fino all’età di 16 anni. Il sistema scolastico varia da Cantone a Cantone. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione fornisce una panoramica del sistema educativo svizzero.
L’assicurazione malattie in Svizzera è obbligatoria e privata. Occorre stipulare un’assicurazione malattie per ogni membro della famiglia.
Sono disponibili ulteriori informazioni utili al link sul trasloco in Svizzera.