Nei contratti a durata indeterminata il periodo di prova dura un mese. Il datore di lavoro può tuttavia proporvi un periodo di prova fino a tre mesi. In questo caso, è necessario un accordo scritto tra voi e il vostro datore di lavoro.
Per i contratti a durata determinata non è previsto nessun periodo di prova. Ma è possibile che salariato e datore di lavoro si mettano d’accordo in questo senso.
Nei casi di tirocinio, il contratto può prevedere un periodo di prova da uno a tre mesi. In alcuni casi, la fase di prova può durare fino a 6 mesi. Il datore di lavoro deve però chiedere l’autorizzazione all’autorità cantonale responsabile della formazione professionale
In tutti i casi la durata del periodo di prova deve essere la stessa sia per il datore di lavoro sia per il dipendente.
Alla fine del periodo di prova, datore di lavoro e dipendente si ritrovano generalmente per un colloquio di valutazione reciproca del periodo di prova e determinare se proseguire o meno il rapporto di lavoro.
Se vi ammalate, avete un incidente e non potete lavorare per un certo periodo, il datore di lavoro può prevedere di prolungare il periodo per una durata equivalente.
Il datore di lavoro ha anche il diritto di disdire il contratto di lavoro: in effetti durante il periodo di prova non siete protetti da un licenziamento in caso di malattia o incidente, come è invece il caso una volta che siete definitivamente assunti.
Anche nel caso di una gravidanza durante il periodo di prova potete essere licenziate. È importante sapere che, in linea di principio, in nessun momento siete obbligate a comunicare al vostro datore di lavoro di essere incinta: siete voi che scegliete il momento in cui comunicare questa informazione.
La questione delle vacanze durante il periodo di prova non è chiaramente definita: sta a voi discutere con il datore di lavoro se volete prendere delle vacanze durante questo periodo.
Se durante il colloquio di assunzione già prevedete di assentarvi per delle vacanze prolungate proprio durante il periodo di prova è opportuno comunicarlo al datore di lavoro così da trovare al più presto un accordo.
Durante il periodo di prova sia che siate il lavoratore, sia il datore di lavoro avete entrambi un termine di disdetta di sette giorni di calendario; nel contratto di lavoro è tuttavia possibile anche convenire una durata superiore o inferiore.
Potete disdire il contratto in qualsiasi momento a condizione che la comunicazione arrivi al datore di lavoro o all’impiegato entro l’ultimo giorno del periodo di prova.
Potete farlo sia oralmente, sia per iscritto (a meno che il contratto di lavoro non indichi chiaramente la modalità della disdetta).
Non siete obbligati a motivare la disdetta, tuttavia l’altra parte può chiedervene la ragione.
Per informazioni generali sul diritto del lavoro, potete consultare la pagina Diritto del lavoro e la pagina specifica della Segreteria di Stato dell’Economia (SECO).
Per ulteriori informazioni potete consultare la pagina sul licenziamento e anche la pagina con le domande e risposte della Segreteria di Stato dell’economia.