Quante settimane?
Indipendentemente dalla vostra percentuale di lavoro, avete diritto ad almeno quattro settimane di vacanza all’anno.
Fino ai 20 anni, le settimane di ferie sono almeno cinque.
Il vostro datore di lavoro (o un contratto collettivo di lavoro) può tuttavia concedervi più vacanze.
Come fissarle?
Quando fissate le vacanze, dovete avere l’accordo del vostro datore di lavoro. Se le vostre ferie non sono compatibili con l’organizzazione, i bisogni o, gli interessi dell’azienda, il vostro capo può chiedervi di spostarle.
Vacanze e malattia
Lo scopo delle vacanze è di permettervi di riposare. Se durante le ferie vi ammalate o avete un grave infortunio che non vi permettono di rilassarvi, se presentate un certificato medico avete diritto a rimandare le vacanze.
Vacanze e disdetta
Generalmente durante il termine di disdetta potete prendere le vacanze che vi restano. Il datore di lavoro può tuttavia rifiutarvi le vacanze in caso di una situazione eccezionale dell’azienda.
In alcuni casi potete accordarvi con il vostro datore di lavoro su un pagamento in denaro dei giorni di vacanza che vi restano.
Il primo agosto – Festa nazionale svizzera - è il solo giorno festivo fissato a livello nazionale.
I Cantoni possono inoltre fissare fino ad altri otto giorni festivi nel loro territorio. Questi giorni festivi possono così variare da Cantone a Cantone.
Se un giorno festivo cade in un giorno non lavorativo, come un sabato o una domenica, non avete diritto a compensarlo durante la settimana.
Se un giorno festivo cade durante le vostre vacanze, quel giorno non viene conteggiato come un giorno di vacanza.
In alcuni casi potete assentarvi dal lavoro senza poi dovere recuperare le ore/i giorni di assenza. Ad esempio nei casi seguenti:
un obbligo legale
una funzione pubblica (siete un parlamentare o un consigliere comunale…)
matrimonio
decesso di un parente prossimo
trasloco
La legge non definisce chiaramente le ore/i giorni a disposizione in questi casi. Nemmeno il versamento di uno stipendio è definito nella legge. Chiedete al vostro datore di lavoro le regole in vigore nella vostra azienda o consultate la pagina "Tempo libero e giorni festivi" della Segreteria di Stato dell'economia.
Attenzione: se vi assentate dal lavoro o arrivate in ritardo per colpa di eventi esterni come una colonna, una strada bloccata o la soppressione di un volo o di un treno ecc. il vostro datore di lavoro non è obbligato a concedervi queste ore perse e dovrete dunque recuperarle.
Per ulteriori informazioni sui giorni festivi e sulle vacanze la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) propone una lista di domande e risposte frequenti.
Per conoscere i giorni festivi, Cantone per Cantone potete consultare la pagina «Panoramica dei giorni festivi legali nei Cantoni»
Per i casi di malattia, incidente, gravidanza o maternità consultate le pagine Incapacità di lavoro, Gravidanza, maternità e lavoro e Congedo paternità e maternità.
Per informazioni sulle assenze dal posto di lavoro in caso di malattia dei vostri figli, potete consultare la pagina Aiuto extra familiare.
Per approfondire il tema delle vacanze durante il termine di disdetta, potete consultare la pagina Licenziamento.