I cittadini svizzeri e i cittadini di uno Stato dell’UE/AELS hanno il diritto di percepire la rendita AVS svizzera all’estero. Di regola le rendite sono pagate nella valuta del Paese corrispondente. Dove e come presentare una richiesta dipende dal momento della partenza.
Lasciate la Svizzera dopo la pensione
Se percepite già una rendita AVS in Svizzera, dovete annunciare la vostra partenza alla cassa di compensazione AVS competente, la quale trasmetterà il vostro fascicolo alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra. Non appena vi trasferirete all’estero, questo istituto sarà responsabile per il versamento della vostra rendita.
Se avete ricevuto anche prestazioni complementari all’AVS o un assegno per grandi invalidi, non avrete più diritto a tali prestazioni trasferendovi all’estero.
Vivete già all’estero al momento del pensionamento
Una volta raggiunta l’età di pensionamento ordinaria secondo il diritto svizzero, potete richiedere il versamento della vostra rendita AVS all’estero. La Cassa svizzera di compensazione a Ginevra vi spiega esattamente come fare e a quale ufficio estero potete eventualmente rivolgervi.
Se il vostro Paese ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera, la vostra rendita AVS può essere versata anche all’estero. In assenza di tale convenzione, se decidete di stabilirvi definitivamente all’estero perdete il diritto alla rendita AVS.
Stati che hanno stipulato una convenzione di sicurezza sociale
Sono state concluse convenzioni di sicurezza sociale con Australia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, Israele, Giappone, Canada, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Filippine, Quebec, San Marino, Serbia, Turchia, Stati Uniti e Uruguay. I cittadini di questi Paesi che intendono percepire la loro rendita AVS all’estero devono rivolgersi alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, che fornirà loro informazioni in merito alle autorità da contattare e alle modalità del versamento della rendita all’estero.
Nessun diritto alla rendita all’estero – richiesta di rimborso
Con il vostro Paese non sussiste alcuna convenzione di sicurezza sociale che prevede il versamento della rendita all’estero. In questo caso, quando lasciate la Svizzera potete soltanto richiedere il rimborso dei contributi (senza interessi) che avete versato all’AVS insieme al vostro datore di lavoro. Il modulo e le informazioni necessarie si trovano sul sito della Cassa svizzera di compensazione a Ginevra.
Se avete già percepito rendite in Svizzera, queste vi saranno detratte dal rimborso.
Previdenza professionale
Le prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro) possono essere versate all’estero. Il vostro istituto di previdenza (cassa pensioni) vi indicherà la procedura da seguire.
Previdenza privata
Se avete sottoscritto un 3° pilastro, non importa dove vivrete dopo il pensionamento. Il vostro istituto di previdenza privata vi informerà sulle modalità di ritiro del capitale.
Informazioni e moduli dell’Ufficio centrale di compensazione/Cassa svizzera di compensazione: richiedere una rendita, calcolo provvisorio, versamento ecc.
Indirizzi: casse cantonali di compensazione, Cassa svizzera di compensazione