Grazie all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, l’ingresso e il soggiorno in Svizzera dei cittadini dei Paesi dell’UE/AELS è ampiamente agevolato. Per le persone provenienti da altri Paesi (Stati terzi), le disposizioni sono più restrittive. A seconda dello scopo e della durata del soggiorno viene concesso un titolo di soggiorno diverso.
Cittadini dell’UE-27*/AELS** | Cittadini di Stati terzi |
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* Fanno parte dell’EU-27 i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Cechia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
** Fanno parte dell’AELS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
Per ottenere un permesso di soggiorno occorre contattare l’autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro del luogo di residenza.
I requisiti da soddisfare variano a seconda della nazionalità, della durata e del motivo del soggiorno. Su ch.ch si trovano maggiori informazioni sull’argomento: si vedano in particolare le pagine «Lavorare in Svizzera come stranieri» e «Soggiornare in Svizzera senza lavorare».
La domanda va presentata al Comune di residenza (Attenzione: se siete domiciliati nel Canton Ginevra dovete rivolgervi presso il vostro Cantone), corredata dei documenti seguenti:
- Nessun risultato
la carta di soggiorno
carta d'identità o passaporto nazionale validi (se non siete cittadino UE/AELS, il passaporto deve essere valido almeno tre mesi oltre la data di scadenza del titolo di soggiorno)
l’annuncio della scadenza del titolo di soggiorno da parte dell’autorità cantonale della migrazione.
La domanda di proroga del permesso di soggiorno può essere presentata al più presto tre mesi e al più tardi due settimane prima della scadenza della validità.
Occorre segnalare la perdita del permesso di soggiorno alla polizia. La polizia allestisce un annuncio di perdita.
Dove si trova il più vicino posto di polizia.
Occorre poi recarsi all’ufficio del controllo abitanti del proprio Comune (o presso l'autorità cantonale della migrazione) muniti di un passaporto, una fototessera e l’annuncio di perdita. I costi per il rilascio di un duplicato o di un nuovo titolo di soggiorno sono a carico del richiedente e possono variare.
Se un permesso di soggiorno annunciato come smarrito viene ritrovato, è necessario annullarlo presso l’ufficio del controllo abitanti.
Nel caso sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ma vi separate o divorziate dalla persona cui ci si è ricongiunti o se questa muore, dovete annunciare il cambiamento presso l'autorità cantonale della migrazione.
I titolari di un permesso di dimora (permesso B) possono rimanere in Svizzera a certe condizioni:
Per cittadini dell’UE/AELS
È possibile richiedere un permesso di soggiorno a proprio nome se si lavora o si hanno risorse sufficienti a garantire l’indipendenza finanziaria.
Cittadini di Stati terzi
È possibile chiedere una proroga del permesso di soggiorno se
siete stati sposati e avete vissuto in comunione domestica con il vostro coniuge (svizzero o straniero) per almeno tre anni,
se siete ben integrati in Svizzera (reputazione impeccabile, buone conoscenze linguistiche orali, se lavorate o seguite una formazione),
oppurela continuazione del soggiorno in Svizzera si impone per importanti ragioni personali (p. es. reintegrazione sociale nel Paese d’origine seriamente compromessa, violenza domestica).
Per ottenere maggiori informazioni sui permessi di soggiorno è consigliabile contattare le autorità cantonali della migrazione o preposte al mercato del lavoro.
La Segreteria di Stato della migrazione ha allestito un elenco delle domande frequenti sui permessi di soggiorno.