Spesso le proposte di legge riguardano temi complicati che vanno esaminati in modo approfondito. In genere è il Consiglio federale che formula una proposta di legge, ma il progetto di legge può anche essere elaborato su richiesta di un deputato, di un gruppo parlamentare, di un commissione (in tutti e tre i casi con una mozione o un’iniziativa parlamentare) o di un Cantone (con un’iniziativa cantonale).Il progetto preliminare o l’avamprogetto è in genere posto in consultazione rispettivamente dalla commissione competente del Parlamento o dal Consiglio federale. Durante la consultazione, i Cantoni e i vari attori della società civile (partiti politici, gruppi d’interesse, ONG ecc. ) esaminano la proposta e forniscono un loro parere. Dopo la consultazione, la Commissione o il Consiglio federale elaborano il progetto di legge rispettivamente il disegno di legge, che viene poi trasmesso alle Camere assieme al rapporto esplicativo o al messaggio che ne spiega i contenuti.
Il testo inizia a fare la spola tra le due Camere che, a turno, vi apportano le loro modifiche. Se Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale riescono a mettersi d’accordo su un testo, la legge è adottata. I cittadini che non concordano con la legge adottata dal Parlamento possono lanciare un referendum (per le leggi si parla di referendum facoltativo) per chiedere che la legge sia sottoposta al voto popolare. Il referendum può essere chiesto anche da otto Cantoni. Se il referendum non è lanciato o non riesce, la legge potrà entrare in vigore senza che il popolo si pronunci in merito. In caso contrario, il testo dovrà essere sottoposto a votazione popolare.