In un mondo globalizzato e interdipendente, il diritto internazionale serve a disciplinare le relazioni tra i Paesi. Il diritto internazionale disciplina a nostra insaputa numerose situazioni di vita quotidiana. Esistono per esempio le convenzioni sulla doppia imposizione che consentono alle persone di non dover pagare due volte le imposte sugli stessi beni in due Paesi diversi. Oppure gli accordi commerciali che facilitano l’importazione o l’esportazione di beni tra gli Stati. Vi sono anche gli accordi di mutua assistenza giudiziaria e di estradizione che permettono di perseguire i delinquenti anche se sono fuggiti all’estero.
Il nostro Paese non è obbligato a rispettare un accordo internazionale se non è stata prima conclusa la procedura di approvazione interna. Gli accordi importanti devono essere approvati dal Parlamento e sono sottoposti al Popolo mediante referendum obbligatorio o facoltativo.
Sono sottoposte a referendum obbligatorio le adesioni a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sovranazionali (p. es. l’Unione europea). Nel 1992 l’adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo è stata sottoposta a referendum obbligatorio ed è stata respinta da Popolo e Cantoni.
Il Consiglio federale può concludere trattati quando il Parlamento gli ha delegato tale competenza in una legge o in un trattato.
Che cosa prevede la Costituzione?
La Costituzione prescrive alla Confederazione e ai Cantoni il rispetto del diritto internazionale. In linea di principio, quest’ultimo prevale sul diritto interno, ossia la sua applicazione è prioritaria. Dalla Costituzione non si può tuttavia desumere una prevalenza assoluta del diritto internazionale pubblico. La Costituzione prevede inoltre che i tribunali sono tenuti ad applicare sia il diritto internazionale sia le leggi federali. Non contiene quindi norme esplicite in caso di conflitto.
La giurisprudenza (le decisioni) del Tribunale federale
Sulla base delle norme fissate dalla Costituzione e dei principi generali del diritto, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti norme:
in caso di conflitto tra una norma di diritto internazionale approvata dalla Svizzera e una di diritto interno, il Tribunale federale tenterà dapprima di interpretare e di applicare quest’ultima nel senso del diritto internazionale che vincola il nostro Paese
se non è possibile una siffatta interpretazione, prevale la norma di diritto internazionale
tuttavia e in via eccezionale, se il Parlamento ha adottato consapevolmente una legge contraria al diritto internazionale, sarà la legge federale ad essere applicata
eccezione dell’eccezione, i diritti umani garantiti dal diritto internazionale (per esempio il diritto alla vita famigliare) prevalgono sempre sulle leggi federali.
La Svizzera ha ratificato la CEDU e s’impegna a rispettarla. In caso di violazione delle norme della CEDU, occorre dapprima adire i tribunali svizzeri e soltanto in ultima istanza la Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, le cui decisioni devono essere rispettate dalle Parti in conflitto.
I testi delle iniziative popolari devono rispettare le norme imperative del diritto internazionale, ossia le norme di diritto internazionale che la comunità internazionale considera inviolabili. Si tratta, per esempio del divieto di tortura, di genocidio e di schiavitù. L’Assemblea federale dichiara totalmente o parzialmente nulla un’iniziativa che viola le norme imperative del diritto internazionale.
v. l’art. 139 cpv. 3 della Costituzione federale.
Un’iniziativa che viola le norme non imperative del diritto internazionale può invece essere dichiarata valida. Come tutte le altre iniziative, sarà sottoposta al voto di Popolo e Cantoni.
Se una siffatta iniziativa è accolta il Parlamento tenterà, per quanto possibile, di attuarla in modo da tenere conto a sufficienza delle esigenze dell’iniziativa e nel contempo rispettare gli obblighi internazionali della Svizzera.