Lo Stato svizzero è composto da tre livelli politici:
i comuni (attualmente 2100 ca.)
i Cantoni (26)
la Confederazione.
La Confederazione funge da quadro comune. I tre livelli dello Stato hanno proprie competenze politiche.
Le competenze sono ripartite tra Confederazione, Cantoni e comuni in base al principio di sussidiarietà.
Secondo questo principio, tutto quanto può essere fatto da un livello politico non deve essere assunto da un’istanza ad esso sovraordinata. Di riflesso, se un Cantone risulta eccessivamente sollecitato da un compito, il livello immediatamente superiore – quindi la Confederazione – dovrebbe sostenerlo.
La Confederazione è competente unicamente nei settori in cui la Costituzione federale l’autorizza ad esserlo, in particolare per:
la politica estera
la politica in materia di sicurezza nazionale
le dogane
la politica monetaria
la legislazione federale
la difesa nazionale
I compiti che non sono attribuiti alla Confederazione sono di competenza dei Cantoni. In alcuni ambiti, come in quello delle scuole superiori, sono previste competenze condivise.
I Cantoni godono di un’ampia autonomia. Tutti i Cantoni sono uguali davanti alla Costituzione e hanno la facoltà di redigere una propria Costituzione cantonale.
Sul loro territorio sono competenti per i seguenti ambiti:
il budget
il sistema politico
la fiscalità (riscossione delle imposte)
I Cantoni collaborano tra loro e con la Confederazione nelle varie conferenze intercantonali specifiche (sanità, opere sociali, sicurezza, formazione ecc.) e nella Conferenza dei Governi cantonali.
Il comune è la più piccola unità politica della Svizzera. I comuni svolgono i compiti che gli vengono delegati dalla Confederazione e dai Cantoni, come la tenuta del registro degli abitanti o l’organizzazione della protezione civile. Hanno anche competenze proprie in vari ambiti:
l’educazione e le scuole
la protezione sociale
l’approvvigionamento energetico
le infrastrutture (stradali, immobiliari)
la pianificazione del territorio
la fiscalità
La Costituzione federale si trova al vertice dell’ordinamento giuridico svizzero. Prevale pertanto su tutte le leggi e le ordinanze della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni.
Contrariamente alle costituzioni di altri Paesi, non esiste un controllo di legittimità costituzionale delle leggi federali. In altre parole, il Tribunale federale non può abrogare una legge che è stata votata dal Parlamento, nemmeno se contraria alla Costituzione.
Altra particolarità della Svizzera, grazie alla democrazia diretta (iniziativa popolare) la Costituzione è regolarmente riveduta.
La Costituzione federale è disponibile anche online.